La Riscossione esattoriale nell’Unione Europea
Avv. Maurangelo Rana e Dott. Tiziano De Cicco
Le procedure di riscossione “domestica” sono abbastanza note agli esperti del settore tributario, ed in particolare all’Agenzia delle entrate Riscossione.
I problemi intervengono allorquando l’amministrazione debba attivare tali procedure al di fuori dei confini nazionali o, viceversa, qualora un ente estero debba effettuare una esecuzione esattoriale a carico di un contribuente domiciliato fiscalmente in Italia.
Se un cittadino francese, infatti, possiede dei beni o un conto corrente in Italia, l’amministrazione finanziaria francese può avviare una procedura esecutiva nei confronti dei beni ivi detenuti? E se un cittadino italiano possiede un conto corrente o un bene immobile in Germania, l’amministrazione finanziaria italiana può procedere al pignoramento, o all’iscrizione ipotecaria, in Germania?
La risposta è affermativa in entrambe le ipotesi.
A prevedere tale possibilità è stata la Direttiva Comunitaria 2010/24/UE che ha disciplinato, in un’ottica di collaborazione tra le amministrazioni finanziarie degli stati membri, le procedure di recupero dei tributi e dei dazi nel territorio comunitario.
Tale ottica di collaborazione è stata resa possibile grazie allo scambio di informazioni automatico tra le amministrazioni finanziarie degli stati membri, già previsto dalla precedente Direttiva 2003/48/CE.
Lo scambio di informazioni automatico, e la successiva Direttiva 2010/24/UE, si fondano sul definitivo superamento del “principio di non collaborazione”, già consacrato nell’art. 27 OCSE rubricato “Assistance in the collection of taxes” tra gli Stati contraenti della menzionata convenzione internazionale.
Ponendo l’attenzione sul nostro ordinamento, la Direttiva n. 2010/24/UE è stata recepita in Italia col D.lgs. n. 149/2012.
Tale decreto consente il recupero, agli stati membri richiedenti, attraverso l’esperimento di procedure esecutive sul territorio italiano, di “tributi e dazi di qualsiasi tipo”, escludendo, tuttavia, che l’amministrazione finanziaria italiana possa avviare una procedura esecutiva all’estero per il recupero dei contributi previdenziali, delle multe e delle sanzioni penali.
L’art. 4 del D.lgs. n. 149/2012, in particolare, dispone che le autorità degli stati membri che intendano iniziare una procedura esecutiva in Italia, contattino gli uffici di collegamento (dell’ ”Agenzia delle Entrate”, dell’ “Agenzia delle dogane”, dell’ “Agenzia del territorio” o del “Dipartimento delle finanze”, a seconda del tributo che si intenda recuperare), ai quali chiedono di fornire tutte le informazioni necessarie ai fini del recupero del credito, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 605/73, avvalendosi anche dei poteri di cui all’art. 32, comma 2, numero 7) del DPR n. 600/73, e all’art. 51, comma 2, numero 7), DPR n. 633/72.
Lo scambio di informazioni tra stato membro richiedente e uffici di collegamento italiani, tuttavia, è subordinato al rispetto di alcune condizioni: in primo luogo, all’autorizzazione da parte del Direttore Generale delle Finanze; in secondo luogo, tali informazioni non devono essere coperte da segreto commerciale; in terzo luogo, lo scambio di informazioni non deve costituire un pericolo per l’ordine pubblico. In assenza delle suesposte tre condizioni, lo scambio di informazioni tra stati membri non potrà avvenire.
Una volta che l’autorità dello stato membro richiedente abbia ottenuto le informazioni sui beni posseduti dal contribuente – debitore, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo citato, potrà decidere di avviare una procedura esecutiva nei confronti dei predetti beni presenti sul territorio italiano.
Anche in questo caso, però, l’avvio della procedura esecutiva non avviene sempre de plano: essa verrà iniziata solo se non sia eccessivamente difficoltosa; se non sia iniziata la contestazione del titolo esecutivo davanti all’autorità giurisdizionale dello stato membro richiedente, salvo che l’autorità preposta intenda comunque procedere all’esecuzione; se, con l’avvio dell’attività esecutiva, si abbia la certezza che il credito per il quale si procede verrà soddisfatto. In altre parole, la procedura di riscossione intracomunitaria viene intrapresa solo se lo stato membro richiedente, in virtù dello scambio di informazioni con lo stato membro adìto, abbia la concreta garanzia che il credito per il quale si procede verrà soddisfatto.
Sempre ai sensi dell’art. 8 in esame la domanda di recupero avviene attraverso la compilazione, da parte dello stato membro richiedente, di un “titolo esecutivo uniforme” che viene compilato sulla base di un “titolo esecutivo iniziale” emesso dall’autorità preposta dello stato membro richiedente; il titolo esecutivo uniforme è contenuto all’interno di un “modulo standard”, che viene notificato al debitore.
All’interno del “titolo esecutivo uniforme” (contenuto, si ricorda, nel “modulo standard”) vi è l’indicazione della presa in carico delle somme da parte dell’agente della riscossione; dopo la suddetta notificazione, non solo potranno essere applicate eventuali misure cautelari sui beni del contribuente – debitore, ma la procedura esecutiva potrà essere avviata in qualsiasi momento, senza preventiva iscrizione a ruolo della somma per cui si procede e, quindi, senza la previa notifica della cartella di pagamento.
L’art. 12 del D.lgs. n. 149/2012, tuttavia, prevede due condizioni ostative all’avvio del procedimento di riscossione intracomunitario: la prima, si riferisce al fatto che dal momento in cui il credito diviene esigibile per lo stato membro richiedente, e sino al momento della domanda di assistenza per la riscossione della somma, non devono decorrere più di cinque anni; la seconda, è che la procedura esecutiva potrà essere avviata solo se l’importo non sia inferiore a 1.500,00 euro.
A garanzia del supremo diritto di difesa, il contribuente – debitore, cui sia stato notificato il “titolo esecutivo uniforme”, avrà la possibilità di contestarlo.
L’art. 9 del decreto legislativo in esame, in particolare, precisa che se l’interessato intenda contestare il “titolo esecutivo uniforme” o il “titolo esecutivo iniziale”, dovrà adire l’autorità giurisdizionale dello stato membro che ha emesso tali titoli. Se, invece, voglia contestare la ritualità della notifica del “titolo esecutivo uniforme”, dovrà adire l’autorità giurisdizionale italiana.
In altre parole, qualora un cittadino francese che possieda una villa in Sardegna voglia contestare il “titolo esecutivo uniforme” o il “titolo esecutivo iniziale”, dovrà rivolgersi all’autorità giurisdizionale francese. Se intenda sollevare eccezioni in merito alla ritualità della notifica del “titolo esecutivo uniforme” dovrà rivolgersi, invece, al giudice italiano.
Una volta che il contribuente abbia proceduto alla contestazione davanti all’autorità giurisdizionale dello stato membro richiedente, quest’ultimo ne darà comunicazione agli uffici di collegamento dello stato membro adìto, i quali sospenderanno la procedura di esecuzione (salvo che l’autorità richiedente, attraverso un’adeguata motivazione, non intenda comunque dar corso alla procedura esecutiva).
La procedura di riscossione potrà essere sospesa in un ulteriore caso: quando, nelle ipotesi di transfer pricing, esterovestizione e stabile organizzazione, il contribuente avvii una “Mutual Agreement Procedure” (una procedura amichevole) tra le amministrazioni finanziarie dei due stati membri coinvolti (lo stato membro richiedente e lo stato membro adìto), che abbia ad oggetto un credito che influisca sulla procedura esecutiva intracomunitaria. Tale procedura, in questo caso, verrà sospesa fintanto che non si concluda la “Mutual Agreement Procedure” tra le due amministrazioni finanziarie. Tuttavia, lo stato membro richiedente può insistere affinchè si proceda ugualmente alla riscossione coattiva nel caso in cui sussista un pericolo di frode o di insolvenza. Se al termine della contestazione davanti ad una delle due autorità giurisdizionali (dello stato membro richiedente o di quello adìto) il contribuente dovesse risultare vittorioso, le misure cautelari attivate a seguito della notifica del “titolo esecutivo uniforme” cesseranno immediatamente, e le eventuali somme riscosse saranno repentinamente restituite. Nel caso opposto, la riscossione proseguirà con beneficio del recupero del credito da parte dello stato membro richiedente.
Che cosa accade se, invece, lo stato membro richiedente sia l’Italia e quello adìto la Francia? La procedura è la stessa, ma all’inverso. L’amministrazione finanziaria italiana contatterà l’ufficio di collegamento francese per ottenere informazioni sui beni posseduti dal cittadino italiano in Francia; una volta ottenute, valutata la convenienza di compiere una procedura esecutiva intracomunitaria per recuperare il proprio credito, compilerà il “titolo esecutivo uniforme” sulla base del “titolo esecutivo iniziale” (che, nel caso dell’ordinamento italiano può essere, ad esempio, una cartella di pagamento), e chiederà agli uffici di collegamento francesi di notificarlo al diretto interessato secondo le norme previste dall’ordinamento francese in materia di notificazione degli atti.Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, si conclude affermando che l’eventuale possesso di beni mobili e/o immobili all’estero, e viceversa, non consente di eludere le procedure esecutive che l’amministrazione finanziaria può eseguire a tutela del proprio credito.